CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO.
L’art.1, commi da 816 a 847 della legge n.160 del 27/12/2019, ha introdotto dal 1° gennaio 2021 il nuovo Canone patrimoniale di concessione per l’occupazione di suolo pubblico, per le aree destinate ai mercati e per l’autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
Il canone ha sostituito la Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
Con il Regolamento e la delibera di approvazione delle tariffe è stata disciplinata l’applicazione del nuovo Canone.
COVID - AGEVOLAZIONI 2021
Con il DL 41/2021, convertito con L. 69/20211, è stato disposto che:
- le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 2872, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- i titolari di concessioni o di autorizzazioni3 concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.
1 Le disposizioni del DL 41/2020 art. 30 sono intervenute in modifica dell’art. 9ter del DL 137/2020.
2 Per pubblici esercizi si intendono;
- esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
3 L’esenzione dall’applicazione del canone si applica ai soggetti che svolgono l’attività di commercio in aree dei mercati; sia per i titolari di concessione pluriennale, sia per i cosiddetti spuntisti